Piemonte - Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/corrente/suppo1/00000089.htm
Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
TITOLO I.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
Capo I.
Finalità ed ambito di applicazione
Art. 1. (Finalità)
Art. 2. (Oggetto della legge ed ambito di applicazione)
Art. 3. (Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)
Capo II.
Individuazione e classificazione delle aree sciabili e delle piste
Art. 4. (Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)
Art. 5. (Individuazione e variazione delle aree sciabili)
Art. 6. (Classificazione delle piste da sci)
Art. 7. (Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione)
Art. 8. (Elaborati di progetto per la classificazione)
Art. 9. (Classificazione acustica)
Art. 10. (Elenco regionale delle piste)
Art. 11. (Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili)
Capo III.
Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e l'esercizio delle piste
Art. 12. (Realizzazione delle piste)
Art. 13. (Permesso di realizzazione delle piste)
Art. 14. (Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile)
Art. 15. (Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile)
Capo IV.
Norme disciplinanti la gestione delle piste
Art. 16. (Gestore della pista)
Art. 17. (Soggetti operanti nell'esercizio delle piste)
Art. 18. (Obblighi del gestore)
Art. 19. (Obblighi del direttore di pista)
Art. 20. (Mansioni degli operatori di primo soccorso)
Art. 21. (Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)
Art. 22. (Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)
Art. 23. (Obblighi di delimitazione sulle piste)
Art. 24. (Obblighi di segnalazione sulle piste)
Art. 25. (Vigilanza)
Art. 26. (Responsabilità)
Art. 27. (Orario delle piste)
Art. 28. (Mezzi meccanici)
Art. 29. (Innevamento programmato)
Art. 30. (Sci fuori pista)
Art. 31. (Mountain bike)
Capo V.
Norme di comportamento degli utenti e delle piste di sci
Art. 32. (Norme di comportamento)
Capo VI.
Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza
Art. 33. (Obblighi di aggiornamento)
Art. 34. (Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti)
Capo VII.
Disposizioni sanzionatorie
Art. 35. (Sanzioni)
TITOLO II.
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI, DELL'IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL'OFFERTA TURISTICA
Capo I.
Individuazione di servizi pubblici di interesse generale
Art. 36. (Definizione di servizio pubblico di interesse generale)
Capo II.
Individuazione di stazioni locali, stazioni non locali, microstazioni
Art. 37. (Definizione di stazioni locali e non locali)
Art. 38. (Definizione di microstazioni)
Capo III.
Programmazione degli interventi e disposizioni finanziarie
Art. 39. (Interventi regionali)
Art. 40. (Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)
Art. 41. (Iniziative ammesse alle agevolazioni)
Art. 42. (Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili)
Art. 43. (Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica)
Art. 44. (Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)
Art. 45. (Soggetti beneficiari)
Art. 46. (Agevolazioni)
Art. 47. (Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)
Art. 48. (Fideiussione regionale)
TITOLO III.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE
Capo I.
Disposizioni transitorie ed attuative
Art. 49. (Disposizioni transitorie)
Art. 50. (Notifica dei provvedimenti attuativi)
Art. 51 (Clausola valutativa)
Capo II.
Disposizioni finanziarie
Art. 52. (Norma finanziaria)
Capo III.
Dichiarazione d'urgenza
Art. 53. (Dichiarazione d'urgenza)
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
Capo I.
Finalità ed ambito di applicazione
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.
2. Nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.
Art. 2.
(Oggetto della legge e ambito di applicazione)
1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.
2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).
Art. 3.
(Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)
1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla legge.
2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all'articolo 2.
Capo II.
Individuazione e classificazione
delle aree sciabili e delle piste
Art. 4.
(Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)
1. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:
a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, anche non battuto, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;
d) aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;
e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo.
g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.
Art. 5.
(Individuazione e variazione delle aree sciabili)
1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), propongono con propria deliberazione alla Regione:
a) le aree sciabili già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
b) le aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
c) le nuove aree sciabili;
d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;
e) le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.
3. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC).
4. Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento.
5. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e nei bike park, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.
Art. 6.
(Classificazione delle piste da sci)
1. Le piste di discesa e le piste di fondo sono classificate con provvedimento della Giunta regionale, secondo le procedure disciplinate dalla presente legge, nelle categorie individuate in base alla loro rispondenza ai rispettivi requisiti tecnici fissati.
2. Le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata dell'allenamento o della competizione. Gli organizzatori di gare o allenamenti autorizzati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.
3. Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica.
Art. 7.
(Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, presentano la domanda di classificazione al competente ufficio regionale.
2. L'ufficio regionale competente inoltra il progetto e i relativi elaborati alla Commissione di cui all'articolo 11 che esprime parere entro i successivi sessanta giorni. La Commissione può chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente: in tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni.
3. Acquisito il parere della Commissione, ovvero decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione si sia pronunciata, il dirigente dell'ufficio regionale di cui al comma 1, entro trenta giorni, provvede con propria determinazione alla classificazione della pista.
4. La domanda di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all'articolo 8, deve essere presentata entro un anno a decorrere dall'entrata vigore della legge.
5. La presentazione della domanda nei termini di cui al comma 4 costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli della legge.
Art. 8.
(Elaborati di progetto per la classificazione)
1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia.
2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:
a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;
b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;
c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:
1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);
2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d);
d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;
e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;
2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;
3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile;
f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico;
g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;
h) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti l'area sciabile;
i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;
j) proposta motivata di classificazione della pista.
Art. 9.
(Classificazione acustica)
1. Ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) le aree sciistiche nuove o soggette a modifiche significative sono sottoposte a valutazione di impatto acustico.
2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, le aree sciistiche sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo.
3. Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento della attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate all'articolo 4, comma 2, lettera f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro.
4. Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, come previsto dall'Allegato 1, Tabella 1, punto C1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della l. 447/1995).
5. Le aree sciistiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), e f), in quanto soggette al transito degli sciatori, dei mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonché caratterizzate dalla presenza degli impianti di risalita, sono da considerarsi, ai fini della classificazione acustica, assimilate alle infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto e come tali non soggette all'applicazione dei valori limite differenziali di immissione.
Art. 10.
(Elenco regionale delle piste)
1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b).
2. Nell'elenco regionale delle piste sono indicate:
a) le piste classificate ai sensi dell'articolo 6;
b) le generalità del gestore e del direttore delle piste.
3. La redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore.
Art. 11.
(Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili)
1. E' istituita la Commissione tecnico−consultiva per le aree sciabili, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale in materia.
2. Fanno parte della Commissione:
a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;
b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;
c) un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;
f) un rappresentante del Collegio regionale Guide Alpine italiane;
g) un rappresentante della FISI;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune;
i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;
j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione è presieduta da un dirigente regionale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale regionale.
4. La Commissione esprime parere motivato sulla domanda di classificazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all'articolo 8.
5. I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.
7. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale.