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Powder Ranger
Piemonte - Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - prosegue
Capo V.
Norme di comportamento degli utenti delle piste di sci
Art. 32.
(Norme di comportamento)
1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.
2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.
3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.
4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.
5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.
6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.
7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall'articolo 8 della l. 363/2003.
8. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.
9. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.
13. E' fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.
14. L'attività di mountain−bike svolta all'interno dei bike park di cui all'articolo 31 è assimilata all'attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.
Capo VI.
Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza
Art. 33.
(Obbligo di aggiornamento)
1. La Regione provvede alla organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17 ed al rilascio di apposito attestato.
2. I soggetti abilitati all'esercizio di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale promosso dall'amministrazione provinciale. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell'abilitazione.
Art. 34.
(Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste,
di segnaletica e di comportamento degli utenti)
1. La Regione promuove e finanzia interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.
2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani e quella mirata a particolari aspetti della sicurezza e definisce le modalità dell'intervento.
Capo VII.
Disposizioni sanzionatorie
Art. 35.
(Sanzioni)
1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;
b) la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;
c) la violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 20.000,00;
d) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 363/2003 ed all'articolo 18, comma 3, lettera i), della presente legge in materia di assicurazione per la responsabilità civile, è soggetta alla sanzione amministrativa a carico del gestore da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 ed a carico dell'utente da euro 40,00 ad euro 250,00.
2. In attuazione dell'articolo 18, comma 2, della l. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:
1. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) della presente legge in materia di nomina del direttore delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
2. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f) della presente legge in materia di servizio di soccorso, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
3. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera j) della presente legge in materia di comunicazione dell'elenco degli infortuni, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
4. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera k) della presente legge in materia di aggiornamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
5. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge in materia di delimitazione delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
6. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 7, 8 e 9 della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
7. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 6 e da 10 a 14, della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non si avvalga della segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
8. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g) della presente legge in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
9. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e) della presente legge in materia di chiusura delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
10. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della l. 363/2003 ed all'articolo 32, comma 7, della presente legge in materia di casco protettivo, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00;
11. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, della presente legge in materia di condotta dello sciatore, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 150,00;
12. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocità ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
13. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
14. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
15. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
16. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
17. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della l. 363/2003 ed all'articolo 32, comma 6, della presente legge, ove l'utente non ottemperi a prestare assistenza ad infortunati o persone in difficoltà, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00;
18. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi da 8, 9 e 10 della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi delle piste o vi provveda al di fuori dei casi previsti senza osservare i comportamenti opportuni o le utilizzi con qualsiasi mezzo al di fuori dell'orario di apertura delle medesime, in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00;
19. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
20. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 6 e 9, della presente legge, ove l'utente non ottemperi alle prescrizioni ivi previste in relazione ai mezzi meccanici, è soggetta al sequestro del mezzo ed alla sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.500,00;
21. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, ove l'utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
22. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della presente legge, ove risulti il mancato possesso o la mancata esibizione o la non titolarità da parte dell'utente di un titolo di viaggio (skipass) in corso di validità è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore.
4. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste in possesso di un titolo di viaggio (skipass) riconducibile ad una persona diversa viene disposto l'immediato ritiro del titolo, riconsegnato al gestore delle piste. Il titolare può ottenere la restituzione del titolo di viaggio a fronte del pagamento, oltre che della sanzione di cui al comma 2 lettera v), anche dell'intero valore nominale del titolo, in favore del gestore.
6. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio e procedere al sequestro ed annullamento del titolo usato in modo improprio.
7. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a due volte il prezzo del biglietto medesimo.
Capo V.
Norme di comportamento degli utenti delle piste di sci
Art. 32.
(Norme di comportamento)
1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.
2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.
3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.
4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.
5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.
6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.
7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall'articolo 8 della l. 363/2003.
8. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.
9. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.
13. E' fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.
14. L'attività di mountain−bike svolta all'interno dei bike park di cui all'articolo 31 è assimilata all'attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.
Capo VI.
Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza
Art. 33.
(Obbligo di aggiornamento)
1. La Regione provvede alla organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17 ed al rilascio di apposito attestato.
2. I soggetti abilitati all'esercizio di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale promosso dall'amministrazione provinciale. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell'abilitazione.
Art. 34.
(Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste,
di segnaletica e di comportamento degli utenti)
1. La Regione promuove e finanzia interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.
2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani e quella mirata a particolari aspetti della sicurezza e definisce le modalità dell'intervento.
Capo VII.
Disposizioni sanzionatorie
Art. 35.
(Sanzioni)
1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;
b) la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;
c) la violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 20.000,00;
d) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 363/2003 ed all'articolo 18, comma 3, lettera i), della presente legge in materia di assicurazione per la responsabilità civile, è soggetta alla sanzione amministrativa a carico del gestore da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 ed a carico dell'utente da euro 40,00 ad euro 250,00.
2. In attuazione dell'articolo 18, comma 2, della l. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:
1. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) della presente legge in materia di nomina del direttore delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
2. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f) della presente legge in materia di servizio di soccorso, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
3. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera j) della presente legge in materia di comunicazione dell'elenco degli infortuni, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
4. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera k) della presente legge in materia di aggiornamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
5. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge in materia di delimitazione delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
6. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 7, 8 e 9 della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
7. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 6 e da 10 a 14, della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non si avvalga della segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
8. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g) della presente legge in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
9. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e) della presente legge in materia di chiusura delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
10. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della l. 363/2003 ed all'articolo 32, comma 7, della presente legge in materia di casco protettivo, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00;
11. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, della presente legge in materia di condotta dello sciatore, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 150,00;
12. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocità ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
13. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
14. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
15. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
16. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
17. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della l. 363/2003 ed all'articolo 32, comma 6, della presente legge, ove l'utente non ottemperi a prestare assistenza ad infortunati o persone in difficoltà, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00;
18. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi da 8, 9 e 10 della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi delle piste o vi provveda al di fuori dei casi previsti senza osservare i comportamenti opportuni o le utilizzi con qualsiasi mezzo al di fuori dell'orario di apertura delle medesime, in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00;
19. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
20. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 6 e 9, della presente legge, ove l'utente non ottemperi alle prescrizioni ivi previste in relazione ai mezzi meccanici, è soggetta al sequestro del mezzo ed alla sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.500,00;
21. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, ove l'utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
22. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della presente legge, ove risulti il mancato possesso o la mancata esibizione o la non titolarità da parte dell'utente di un titolo di viaggio (skipass) in corso di validità è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore.
4. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste in possesso di un titolo di viaggio (skipass) riconducibile ad una persona diversa viene disposto l'immediato ritiro del titolo, riconsegnato al gestore delle piste. Il titolare può ottenere la restituzione del titolo di viaggio a fronte del pagamento, oltre che della sanzione di cui al comma 2 lettera v), anche dell'intero valore nominale del titolo, in favore del gestore.
6. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio e procedere al sequestro ed annullamento del titolo usato in modo improprio.
7. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a due volte il prezzo del biglietto medesimo.